Dopo oltre dieci anni dalla scomparsa e dalla tragica uccisione di Giulio Regeni al Cairo, la Corte d’Assise di Roma ha pronunciato la vertenza giudiziaria di primo grado. I giudici hanno condannato tre dei quattro funzionari dei servizi di sicurezza egiziani imputati per il sequestro e le violenze commesse ai danni del ricercatore friulano, assolvendo il quarto agente.
La sentenza è definitiva.
La portata giuridica di questo verdetto racchiude un paradosso tipico delle pieghe del diritto penale italiano e delle sue recenti riforme: la sentenza è immediatamente esecutiva e al contempo inappellabile.
Il quadro normativo: contumacia, riforma Cartabia e processo in absentia
Per comprendere la natura singolare di questo verdetto occorre fare riferimento all’assetto normativo introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) in materia di processo in absentia (l’ex contumacia) e alle fondamentali pronunce della Corte Costituzionale.
Nessuno dei quattro apparati della National Security egiziana ha mai messo piede in un’aula del Tribunale di Roma né ha mai eletto un domicilio legale o nominato un difensore di fiducia in Italia. Il processo si è potuto celebrare unicamente grazie alla storica sentenza n. 192/2023 della Consulta, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che bloccavano i giudizi per reati di tortura qualora lo Stato estero di appartenenza opponesse un rifiuto sistematico alla cooperazione giudiziaria.
In virtù delle regole sulla contumacia e del Codice di procedura penale novellato:
1. Inapplicabilità dell’impugnazione: L’imputato giudicato in assenza — in mancanza di una dichiarazione espressa di volontà o di una procura speciale rilasciata a un difensore — non può sollecitare o proporre ricorso in appello. I difensori d’ufficio nominati dalla Corte non hanno il potere formale di impugnare la sentenza per conto di assistiti con i quali non vi è mai stato alcun contatto.
2. Definitività della pronuncia: Il verdetto emesso dalla Corte d’Assise di Roma non proseguirà dunque il normale iter a doppio grado di giudizio (Appello e poi eventuale Cassazione). La condanna diventa irrevocabile e passa in giudicato non appena scadono i termini tecnici di deposito e notifica formale della decisione.
Il legislatore italiano e i principi sovranazionali della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) tutelano rigorosamente il diritto ad un equo processo e al contraddittorio. Di conseguenza, l’ordinamento prevede una precisa valvola di garanzia che impedisce l’esecuzione a vita di una condanna in contumacia senza che il reo si sia potuto difendere.
La possibilità di riaprire il giudizio si verificherà esclusivamente se e quando si realizzi una di queste due condizioni.
La costituzione volontaria dell’imputato dinanzi alle autorità giudiziarie italiane.
Solo in tale circostanza la persona condannata in assenza avrà il diritto automatico di richiedere la rescissione del giudicato o un nuovo processo di primo grado, dove potrà esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa, portare prove a discarico o presentare ricorso.
La decisione di primo grado sancisce una verità giudiziaria storica per la giustizia italiana e per la famiglia Regeni, accertando le responsabilità individuali degli apparati egiziani nell’inseguimento, sequestro e nelle torture subite dal ricercatore italiano.
Con le autorità del Cairo che continuano a rifiutarsi di estradare gli imputati o di dare seguito alle richieste cautelari, le condanne rimangono formalmente definitive e subito esecutive sulla carta, ma materialmente ineseguibili fino a quando i condannati rimarranno protetti dai confini del loro Paese o fino ad un eventuale arresto all’estero.


