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Diritti umani

Kenya, l’Alta Corte boccia i poteri di censura online del governo

In Kenya l'Alta Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che consentivano al governo di oscurare siti web senza autorizzazione giudiziaria, riaffermando le garanzie costituzionali sulla libertà di espressione e di stampa.

Una sentenza destinata a segnare il dibattito sui diritti digitali in Kenya ridisegna il rapporto tra sicurezza informatica e libertà fondamentali. L’Alta Corte ha infatti dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della Computer Misuse and Cybercrimes (Amendment) Act del 2025, che attribuivano a un organismo amministrativo il potere di ordinare ai fornitori di servizi internet di bloccare siti web e applicazioni senza una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

La decisione riguarda in particolare la norma che consentiva al National Computer and Cybercrimes Coordination Committee di rendere inaccessibili piattaforme digitali ritenute contenere materiale collegato ad attività illegali, terrorismo, estremismo violento, sfruttamento sessuale dei minori o altri reati previsti dalla legge. Pur riconoscendo la legittimità dell’obiettivo di contrastare i contenuti criminali online, la Corte ha stabilito che tale potere non può essere esercitato senza adeguate garanzie procedurali e senza il controllo di un giudice.

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Nelle motivazioni della sentenza, la giudice Patricia Mande ha sottolineato che affidare a un organo amministrativo la facoltà di limitare preventivamente la diffusione di contenuti costituisce una forma di censura preventiva incompatibile con la Costituzione keniana. Secondo il tribunale, il Parlamento aveva creato un meccanismo parallelo rispetto alle procedure già previste con supervisione giudiziaria, consentendo così restrizioni ai diritti fondamentali prive dei necessari contrappesi istituzionali.

La Corte ha inoltre osservato che il governo non è riuscito a dimostrare come tali limitazioni fossero strettamente necessarie e proporzionate, come richiesto dall’articolo 24 della Costituzione. Un potere così ampio, ha rilevato la giudice, rischierebbe di favorire applicazioni arbitrarie della legge e di indurre cittadini, giornalisti e piattaforme digitali ad autocensurarsi per timore di sanzioni, impoverendo il dibattito pubblico e limitando il libero scambio delle idee.

La sentenza ha annullato anche un’altra disposizione della riforma, quella che prevedeva sanzioni penali per comunicazioni ritenute suscettibili di indurre un’altra persona al suicidio. Secondo la Corte, la formulazione della norma era troppo vaga e fondata su criteri indeterminati, in contrasto con il principio di legalità che impone una definizione chiara delle condotte penalmente rilevanti.

Non tutte le contestazioni sono però state accolte. I giudici hanno infatti ritenuto regolare il procedimento legislativo seguito dal Parlamento, affermando che vi fosse stata un’adeguata consultazione pubblica e che il coinvolgimento del Senato non fosse costituzionalmente necessario, poiché la legge non riguardava competenze delle amministrazioni locali.

La decisione rappresenta uno dei più significativi pronunciamenti recenti sul bilanciamento tra sicurezza nazionale e libertà digitali in Africa orientale. In un contesto in cui numerosi governi stanno rafforzando la regolamentazione dello spazio online per contrastare minacce informatiche e campagne estremiste, la Corte keniana ribadisce che anche gli obiettivi di sicurezza devono rimanere subordinati al rispetto dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali.

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