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Analisi

La Libia festeggia il suo generale sanguinario

Il 18 gennaio 2025, contro Osama Elmasry Njeem è stato spiccato un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale

Il Generale libico Osama Elmasry Njeem è perseguito dalla giustizia penale internazionale per aver presumibilmente commesso, nella sua qualità di capo della struttura carceraria di Mitiga, in Libia, crimini contro l’umanità, tra cui tortura (art. 7(1)(f) dello Statuto della Corte Penale Internazionale), stupro e violenza sessuale (art. 7(1)(g)), persecuzione (7(1)(h) ed altro, e crimini di guerra, tra cui omicidio (art.8(2)(c)(i)), trattamento crudele (art. 8(2)(c)(i)) ed altro. I crimini sarebbero stati commessi sia personalmente dall’indagato che, su suo ordine o assistenza, da parte dei membri delle Forze di deterrenza speciali (le SDF/FRADA) ai danni di detenuti perseguiti per motivi religiosi o accusati di comportamenti immorali, come l’omosessualità, o accusati di affiliazione a gruppi armati rivali.

Per questi fatti, il 18 gennaio 2025, contro di lui è stato spiccato un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, trasmesso a sei Stati Parti tra cui l’Italia, che ha eseguito l’arresto il giorno seguente, trovandosi il sospettato a Torino in quel momento. Per un asserito problema procedurale, il 21 gennaio, Elmasry è stato rilasciato dalle autorità italiane e riportato con un volo di Stato in Libia, dove è stato accolto come un eroe da una folla trionfante. Nei casi di problematiche sorte nella procedura nazionale di esecuzione della custodia cautelare, è obbligo dello Stato Parte di informare tempestivamente la Corte, ciò che non pare sia avvenuto, stante il repentino accompagnamento del sospettato in Libia. Ma a quanto pare, vi sarebbe dovuto essere un intervento del Guardasigilli, il quale non può non essere coinvolto, essendo l’organo nazionale preposto ad interloquire con la Corte Penale Internazionale in casi come questi.

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Il procedimento contro Elmasry davanti alla Corte penale internazionale si è incardinato nel 2011, a seguito della risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con cui quest’organo ha deferito alla Corte Penale Internazionale la situazione in Libia. Si tratta di uno dei rari casi in cui questa Corte può essere adita su iniziativa dell’organo supremo delle Nazioni Unite chiamato ad assicurare la pace e la sicurezza internazionale ai sensi dell’art. 24 della Carta delle Nazioni Unite. Di solito un caso viene deferito alla Corte su referral degli Stati Parti allo Statuto della Corte o motu proprio dal Procuratore. Questa premessa è di non poco momento  quando parliamo dell’obbligo di cooperazione degli Stati nella cattura e consegna di presunti autori di crimini internazionali di competenza della Corte Penale Internazionale. Quest’obbligo incombe sugli Stati Parti, ma quando la Corte viene adita dal Consiglio di Sicurezza, allora sono tutti gli Stati delle Nazioni Unite ad essere obbligati e non più solo gli Stati Parti allo Statuto di Roma, ovvero della Corte Penale Internazionale. Quando l’inottemperanza di uno Stato agli obblighi di cooperazione non avviene riguardo ad un procedimento avviato su impulso del Consiglio di Sicurezza, allora della mancata cooperazione sarà informata l’Assemblea degli Stati Parti, ma nel caso inverso sarà il Consiglio di Sicurezza ad essere informato e sarà quest’ultimo a decidere quali iniziative prendere nei confronti della Stato inadempiente. Quindi, in quest’ultima ipotesi, possiamo dire che la mancata cooperazione di uno Stato con la Corte Penale Internazionale è più grave.

Resta comunque il fatto che lo Statuto della Corte Penale Internazionale, a cui l’Italia ha aderito in quanto Stato fondatore di questa giurisdizione, che ha visto la sua nascita proprio a Roma nel 1998, è un trattato internazionale che impone degli obblighi agli Stati firmatari, tra cui quelli di cooperazione di cui all’art. 86 dello Statuto. L’Italia è, pertanto, internazionalmente responsabile nei confronti degli altri Stati firmatari dello Statuto di Roma, degli Stati membri delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, trattandosi di crimini internazionali che la offendono nel suo insieme. Occorre, peraltro, sottolineare che l’Italia è tenuta anche al rispetto della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti inumani o degradanti del 1984. Per tale mancata cooperazione le autorità italiane non hanno fornito giustificazioni plausibili. Quello che emerge da questa vicenda giudiziaria è certamente un’assenza di sintonia tra autorità inquirenti, autorità giudiziarie ed esecutivo.

E’ ovvio che nel caso Elmasry vi sia stato un cortocircuito nella procedura di consegna, in cui le cose non hanno funzionato come per il caso Sala, dove vi è stato un coordinamento tra diverse autorità, sia nazionali che estere. Si sostiene da fonti ufficiali che, più che una liberazione, si sia trattato dell’espulsione di colui che era ritenuto un pericoloso criminale anche dalle autorità italiane, ma si ipotizza anche che alla base del rilascio di Elmasry vi siano accordi sulla gestione dei migranti provenienti dalle carceri libiche, dunque esigente di realpolitik. Fatto sta che, dopo la fuga rocambolesca di Artem Uss in Russia dai suoi arresti domiciliari in Italia, questa è un’altra défaillance del sistema giudiziario italiano, il che non giova alla nostra reputazione sul piano internazionale.

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Libya celebrates his bloody general

On January 18, 2025, an arrest warrant was highlighted by the International Criminal Court against Osama Elmasry Njeem.

 

Libyan General Osama Elmasry Njeem is prosecuted by international criminal justice for allegedly having committed crimes against humanity in his capacity as boss of the Mitiga prison facility- Libya, including torture (art. 7(1)(f) of the Statute of the International Criminal Court), rape and sexual violence (art. 7(1)(g), persecution (7(1)(h) and other, and crimes of war, including murder (art.8(2)(c)(i)),cruel treatment (art. 8(2)(c)(i)). The crimes would have been committed both personally and, on his order or assistance, by members of the Special Deterrence Forces (the SDF/FRADA) against prisoners prosecuted for religious reasons or accused of immoral behavior, such as homosexuality, or accused of affiliation to rival armed groups.

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On January 18, 2025, a warrant of arrest has been issued against him by the Criminal Court International, transmitted to six States including Italy, which carried out the arrest on the following day in Turin. Due to an alleged procedural problem, on the 21st January, Elmasry was released from Italian authorities and taken back on a state flight to Libya, where he was welcomed like a hero from a triumphant crowd. In case of problems arising in the national enforcement procedure on precautionary custody, there is the obligation of the State Part of promptly informing the Court, which does not seem to have happened. But apparently, there should have been a intervention of the Minister of Justice, who cannot unaware being the national responsible for interacting with the International Criminal Court.
The proceedings against Elmasry ahead at the International Criminal Court was established in 2011, following United Nations Security Council Resolution 1970, February 26 2011, with which the situation in Libya was referred to International Criminal Court . This is a rare case in which this Court can have permission for initiative by United Nations, to ensure international peace and security according to art. 21 of the Charter of Nations.
Usually a case is referred to the Court upon referral by the States according to the Statute of the Court or motu proprio from Prosecutor. This premise is not of little importance when we talk about the States’ obligation to cooperate in the capture and surrender of suspects perpetrators of international crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court. This obligation is incumbent on the States, but when the Court is referred to it by the Security Council, then all the States of the United Nations are obliged to do it . When a State’s failure to comply with its cooperation obligations does not occur regarding a proceeding initiated on impulse of the Security Council, then the Assembly of States Parties will be informed about the lack of cooperation, otherwise the Council of Security will be informed and will be the latter to decide which initiatives take against the State defaulter. So, in the latter hypothesis, we can say that the failure cooperation of a State with the Court International Criminal is more serious. However, the Statute of the International Criminal Court, to which Italy joined as a state founder of this jurisdiction (Rome, 1998), is an international treaty that imposes obligations on signatory states, including the cooperation (art. 86 of the Statute) . Italy is, therefore, internationally responsible towards other states signatories of the Rome Statute, of member states of the United Nations of the international community, as these are international crimes that offend it as a whole. It should also be underlined that Italy is also required to compliance with the Convention against Torture and Other Punishment or Treatment inhuman or degrading (1984).
Italians did not provide justifications plausible for such failure to cooperate with the authorities.
What emerges from this judicial matter certainly is an absence of harmony between authorities investigators, judicial authorities and executive. It is obvious that in the Elmasry case there was a short circuit in the procedure delivery, not working as in the Sala case, where it was a coordination between several authorities, both national and foreign. It is claimed by official sources that the expulsion of someone considered as a dangerous criminal also by the Italian authorities, was a sort of liberation. Tge hypothesis is that the release of Elmasry was due to agreements on management of migrants coming from Libyan prisons, therefore demanding of realpolitik. After the escape of Artem Uss in Russia from his house arrest in Italy, Italian judicial system reputation is getting low, and this is
another failure of the system which does not benefit our international reputation.

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