Il Generale libico Osama Elmasry Njeem è perseguito dalla giustizia penale internazionale per aver presumibilmente commesso, nella sua qualità di capo della struttura carceraria di Mitiga, in Libia, crimini contro l’umanità, tra cui tortura (art. 7(1)(f) dello Statuto della Corte Penale Internazionale), stupro e violenza sessuale (art. 7(1)(g)), persecuzione (7(1)(h) ed altro, e crimini di guerra, tra cui omicidio (art.8(2)(c)(i)), trattamento crudele (art. 8(2)(c)(i)) ed altro. I crimini sarebbero stati commessi sia personalmente dall’indagato che, su suo ordine o assistenza, da parte dei membri delle Forze di deterrenza speciali (le SDF/FRADA) ai danni di detenuti perseguiti per motivi religiosi o accusati di comportamenti immorali, come l’omosessualità, o accusati di affiliazione a gruppi armati rivali.
Per questi fatti, il 18 gennaio 2025, contro di lui è stato spiccato un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, trasmesso a sei Stati Parti tra cui l’Italia, che ha eseguito l’arresto il giorno seguente, trovandosi il sospettato a Torino in quel momento. Per un asserito problema procedurale, il 21 gennaio, Elmasry è stato rilasciato dalle autorità italiane e riportato con un volo di Stato in Libia, dove è stato accolto come un eroe da una folla trionfante. Nei casi di problematiche sorte nella procedura nazionale di esecuzione della custodia cautelare, è obbligo dello Stato Parte di informare tempestivamente la Corte, ciò che non pare sia avvenuto, stante il repentino accompagnamento del sospettato in Libia. Ma a quanto pare, vi sarebbe dovuto essere un intervento del Guardasigilli, il quale non può non essere coinvolto, essendo l’organo nazionale preposto ad interloquire con la Corte Penale Internazionale in casi come questi.
Il procedimento contro Elmasry davanti alla Corte penale internazionale si è incardinato nel 2011, a seguito della risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con cui quest’organo ha deferito alla Corte Penale Internazionale la situazione in Libia. Si tratta di uno dei rari casi in cui questa Corte può essere adita su iniziativa dell’organo supremo delle Nazioni Unite chiamato ad assicurare la pace e la sicurezza internazionale ai sensi dell’art. 24 della Carta delle Nazioni Unite. Di solito un caso viene deferito alla Corte su referral degli Stati Parti allo Statuto della Corte o motu proprio dal Procuratore. Questa premessa è di non poco momento quando parliamo dell’obbligo di cooperazione degli Stati nella cattura e consegna di presunti autori di crimini internazionali di competenza della Corte Penale Internazionale. Quest’obbligo incombe sugli Stati Parti, ma quando la Corte viene adita dal Consiglio di Sicurezza, allora sono tutti gli Stati delle Nazioni Unite ad essere obbligati e non più solo gli Stati Parti allo Statuto di Roma, ovvero della Corte Penale Internazionale. Quando l’inottemperanza di uno Stato agli obblighi di cooperazione non avviene riguardo ad un procedimento avviato su impulso del Consiglio di Sicurezza, allora della mancata cooperazione sarà informata l’Assemblea degli Stati Parti, ma nel caso inverso sarà il Consiglio di Sicurezza ad essere informato e sarà quest’ultimo a decidere quali iniziative prendere nei confronti della Stato inadempiente. Quindi, in quest’ultima ipotesi, possiamo dire che la mancata cooperazione di uno Stato con la Corte Penale Internazionale è più grave.
Resta comunque il fatto che lo Statuto della Corte Penale Internazionale, a cui l’Italia ha aderito in quanto Stato fondatore di questa giurisdizione, che ha visto la sua nascita proprio a Roma nel 1998, è un trattato internazionale che impone degli obblighi agli Stati firmatari, tra cui quelli di cooperazione di cui all’art. 86 dello Statuto. L’Italia è, pertanto, internazionalmente responsabile nei confronti degli altri Stati firmatari dello Statuto di Roma, degli Stati membri delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, trattandosi di crimini internazionali che la offendono nel suo insieme. Occorre, peraltro, sottolineare che l’Italia è tenuta anche al rispetto della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti inumani o degradanti del 1984. Per tale mancata cooperazione le autorità italiane non hanno fornito giustificazioni plausibili. Quello che emerge da questa vicenda giudiziaria è certamente un’assenza di sintonia tra autorità inquirenti, autorità giudiziarie ed esecutivo.
E’ ovvio che nel caso Elmasry vi sia stato un cortocircuito nella procedura di consegna, in cui le cose non hanno funzionato come per il caso Sala, dove vi è stato un coordinamento tra diverse autorità, sia nazionali che estere. Si sostiene da fonti ufficiali che, più che una liberazione, si sia trattato dell’espulsione di colui che era ritenuto un pericoloso criminale anche dalle autorità italiane, ma si ipotizza anche che alla base del rilascio di Elmasry vi siano accordi sulla gestione dei migranti provenienti dalle carceri libiche, dunque esigente di realpolitik. Fatto sta che, dopo la fuga rocambolesca di Artem Uss in Russia dai suoi arresti domiciliari in Italia, questa è un’altra défaillance del sistema giudiziario italiano, il che non giova alla nostra reputazione sul piano internazionale.


